PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminata la proposta di legge n. 40 ed abb.-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato,

            premesso che:

                il Senato ha soppresso l'articolo 4 del testo approvato dalla Camera, volto a prevedere una specifica procedura aggravata per l'adozione, da parte della Commissione d'inchiesta, di provvedimenti limitativi delle libertà costituzionalmente garantite ed ha previsto espressamente al comma 2 dell'articolo 1 il divieto di adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione;

                all'articolo 5, comma 4, il Senato ha introdotto la limitazione della possibilità dell'autorità giudiziaria di ritardare, per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti dalla Commissione, stabilendo che dopo un anno dalla richiesta, l'autorità giudiziaria sia comunque obbligata a trasmettere alla Commissione d'inchiesta copia di atti e documenti relativi a procedimenti in corso;

            rilevato che:

                l'articolo 82 della Costituzione prevede espressamente che «la Commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria». La norma costituzionale appare chiara nel porre un preciso parallelo tra i poteri di indagine ed esame dell'autorità giudiziaria e quelli delle Commissioni d'inchiesta;

                la circostanza che i provvedimenti di indagine dell'autorità giudiziaria limitativi delle libertà siano emessi da un organo terzo (il gip) su proposta dell'organo di indagine (il pm), mentre quelli della Commissione d'inchiesta siano emessi direttamente dall'organo di indagine (la Commissione stessa) non fa venir meno il parallelismo tra i poteri di indagine dell'autorità giudiziaria e quelli della Commissione d'inchiesta, ma è la conseguenza diretta della diversa natura e legittimazione dei due organi. Dalla natura politica della Commissione d'inchiesta deriva necessariamente l'autonomia della medesima nel disporre dei poteri che la Commissione le attribuisce. Il richiamo nel testo della Costituzione alle limitazioni che sono poste all'autorità giudiziaria sta a significare unicamente che la Commissione può esercitare i poteri di indagine dell'autorità giudiziaria solo nei casi in cui questa può esercitarli;

                la limitazione dei poteri di inchiesta attivabili dalla Commissione comporterebbe il rischio di pregiudicare l'efficacia della attività

 

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di inchiesta, soprattutto con riferimento alla impossibilità di disporre l'accompagnamento coattivo di un testimone;

                dalla legittima preoccupazione per il rischio di un abuso nella utilizzazione da parte della Commissione dei poteri di indagine dell'autorità giudiziaria non può derivare l'esclusione da parte del legislatore ordinario di tutti quei poteri di indagine che coinvolgono interessi attinenti alla libertà personale e alla libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, come, invece, previsto dal Senato;

                non è condivisa la modifica apportata dal Senato al regime di opponibilità del segreto istruttorio da parte dell'autorità giudiziaria, in quanto non appare ragionevole presumere ex lege che le ragioni di natura istruttoria che impediscono di derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale vengano comunque meno dopo un anno dalla richiesta di trasmissione di atti di indagini in corso;

                è ritenuto più corretto il sistema che rimette all'autorità giudiziaria la scelta di concedere o negare con decreto motivato la trasmissione di atti di indagine alla Commissione d'inchiesta;

                il termine massimo delle indagini preliminari per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo è fissato in due anni;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

            sopprimere all'articolo 4, comma 4, le parole: «una sola volta»;

e con la seguente osservazione:

            la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere all'articolo 1, comma 2, le parole: «In nessun caso può adottare provvedimenti attinenti la libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione».


        La II Commissione Giustizia,

            esaminata la proposta di legge n. 40 ed abb.-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, come risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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